Legge 6/9/2005, n206 - T4P2022

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Legge 6/9/2005, n206

INFORMAZIONI

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n.206

Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
(Pubblicato sulla GU n. 235 del 8-10-2005- Suppl. Ordinario n.162)

Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunità europea;

Visto l'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico, nel rispetto dei valori di sussidiarietà orizzontale e verticale;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del 2003, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi richiamati;

Visto l'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nonchè l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, e successive modificazioni, nonchè il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto 1999, n. 342;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ed in particolare l'articolo 25, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare gli articoli 18 e 19;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, nonchè il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 20 dicembre 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei deputati, espresso il 10 marzo 2005;

Vista la segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato in data 10 maggio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalità ed oggetto

1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonchè nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi dì acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 2.
Diritti dei consumatori

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

d) all'educazione al consumo;

e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Art. 3.
Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

c)  professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;

d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonchè l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purchè il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

Parte II
EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ

Titolo I
EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE

Art. 4.
Educazione del consumatore

1. L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonchè la rappresentanza negli organismi esponenziali.

2. Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

Titolo II
INFORMAZIONI AI CONSUMATORI

Capo I
Disposizioni Generali

Art. 5.
Obblighi generali

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.

2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.

3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

Capo II
Indicazione dei prodotti

Art. 6.
Contenuto minimo delle informazioni

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;

c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;

d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;

e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Art. 7.
Modalità di indicazione

1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anzichè sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Art. 8.
Ambito di applicazione

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.

2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.

Art. 9.
Indicazioni in lingua italiana

1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.

2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.

3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Art. 10.
Attuazione

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo 6.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.

Art. 11.
Divieti di commercializzazione

1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.

Art. 12.
Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.

Capo III
Particolari modalità di informazione

Sezione I
Indicazione dei prezzi per unità di misura

Art. 13.
Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;

b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;

c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;

d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;

e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;

f) prodotto preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

Art. 14.
Campo di applicazione

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.

2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.

3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.

4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16.

5. Il codice non si applica:

a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande;

b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;

c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

Art. 15.
Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.

2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.

5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

Art. 16.
Esenzioni

1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;

b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;

c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;

d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;

e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;

g) prodotti di fantasia;

h) gelati monodose;

i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonchè indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

Art. 17.
Sanzioni

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente capo è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.

Titolo III
PUBBLICITÀ E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 18.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.

Capo II
Caratteri della pubblicità

Sezione I
Pubblicità ingannevole e comparativa

Art. 19.
Finalità

1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonchè di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

Art. 20.
Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende:

a) per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;

b) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente;

c) per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;

d) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonchè, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.

Art. 21.
Elementi di valutazione

1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:

a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;

b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;

c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.

Art. 22.
Condizioni di liceità della pubblicità comparativa

1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) non è ingannevole ai sensi del presente codice;

b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;

e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;

f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.

3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.

Art. 23.
Trasparenza della pubblicità

1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale.

La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.

2. I termini "garanzia", "garantito" e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.

3. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.

Art. 24.
Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori

1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

Art. 25.
Bambini e adolescenti

1. È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

Art. 26.
Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito chiamata Autorità nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.

2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonchè ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.

5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. L'Autorità provvede con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonchè, eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.

7. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.

8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

9. La procedura istruttoria è stabilita, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

11. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

12. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.

13. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

14. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonchè, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonchè delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

Art. 27.
Autodisciplina

1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.

2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva.

3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

Capo III
Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria

Sezione I
Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite

Art. 28.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita.

Art. 29.
Prescrizioni

1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.

Art. 30.
Divieti

1. È vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate.

Art. 31.
Tutela dei minori

1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipularecontratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi.

La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico aiminorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o unservizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri adacquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongononei genitori, negli insegnanti o in altri;

d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.

Art. 32.
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve ledisposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti adistanza, così come disciplinati alla parte III, titolo III, capoII, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonchèle ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alletelevendite sono applicabili altresì le sanzioni di cuiall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995,n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio1997, n. 249.

Parte III
IL RAPPORTO DI CONSUMO

Titolo I
DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE

Art. 33.
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionistasi considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio deidiritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole chehanno per oggetto, o per effetto, di:

a) escludere o limitare la responsabilità del professionista incaso di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da unfatto o da un'omissione del professionista;

b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore neiconfronti del professionista o di un'altra parte in caso diinadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da partedel professionista;

c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatoredella compensazione di un debito nei confronti del professionista conun credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentrel'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata aduna condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla suavolontà;

e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaroversata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto orecede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigeredal professionista il doppio della somma corrisposta se èquest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardonell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo dirisarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importomanifestamente eccessivo;

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatorela facoltà di recedere dal contratto, nonchè consentire alprofessionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dalconsumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancoraadempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempoindeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso digiusta causa;

i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto allascadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitarela tacita proroga o rinnovazione;

l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore aclausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima dellaconclusione del contratto;

m) consentire al professionista di modificare unilateralmente leclausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o delservizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nelcontratto stesso;

n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinatoal momento della consegna o della prestazione;

o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene odel servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzofinale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamenteconvenuto;

p) riservare al professionista il potere di accertare laconformità del bene venduto o del servizio prestato a quelloprevisto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivod'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alleobbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome daimandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni alrispetto di particolari formalità;

r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezioned'inadempimento da parte del consumatore;

s) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo neirapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivoconsenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela deidiritti di quest'ultimo;

t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni dellafacoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autoritàgiudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni omodificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertàcontrattuale nei rapporti con i terzi;

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversielocalità diversa da quella di residenza o domicilio elettivo delconsumatore;

v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di unobbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendentedalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazioneimmediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il dispostodell'articolo 1355 del codice civile.

3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizifinanziari a tempo indeterminato il professionista può, in derogaalle lettere h) e m) del comma 2:

a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senzapreavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, lecondizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine ilconsumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizifinanziari il professionista può modificare, senza preavviso,semprechè vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) eo) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altroonere relativo alla prestazione finanziaria originariamenteconvenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che hadiritto di recedere dal contratto.

5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano aicontratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari edaltri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazionidi un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercatofinanziario non controllato dal professionista, nonchè lacompravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vagliapostali internazionali emessi in valuta estera.

6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole diindicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizioneche le modalità di variazione siano espressamente descritte.

Art. 34.
Accertamento della vessatorietà delle clausole

1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto dellanatura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendoriferimento alle circostanze esistenti al momento della suaconclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di unaltro collegato o da cui dipende.

2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola nonattiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, nèall'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purchètali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni dilegge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative diprincipi contenuti in convenzioni internazionali delle quali sianoparti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea ol'Unione europea.

4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola chesiano stati oggetto di trattativa individuale.

5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli oformulari predisposti per disciplinare in maniera uniformedeterminati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'oneredi provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgradosiano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggettodi specifica trattativa con il consumatore.

Art. 35.
Forma e interpretazione

1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausolesiano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devonosempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevalel'interpretazione più favorevole al consumatore.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cuiall'articolo 37.

Art. 36.
Nullità di protezione

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa,abbiano per oggetto o per effetto di:

a) escludere o limitare la responsabilità del professionista incaso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da unfatto o da un'omissione del professionista;

b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confrontidel professionista o di un'altra parte in caso di inadempimentototale o parziale o di adempimento inesatto da parte delprofessionista;

c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausoleche non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima dellaconclusione del contratto.

3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e puòessere rilevata d'ufficio dal giudice.

4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitoreper i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria dinullità delle clausole dichiarate abusive.

5. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendol'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paeseextracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore dellaprotezione assicurata dal presente capo, laddove il contrattopresenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Statomembro dell'Unione europea.

Art. 37.
Azione inibitoria

1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cuiall'articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionistie le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione diprofessionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo dicondizioni generali di contratto e richiedere al giudice competenteche inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusivitàai sensi del presente capo.

2. L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giustimotivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti delcodice di procedura civile.

3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato inuno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioniinibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui alcomma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140.

Art. 38.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi tra ilconsumatore ed il professionista si applicano le disposizioni delcodice civile.

Titolo II
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 39.
Regole nelle attività commerciali

1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto deiprincipi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anchealla stregua delle esigenze di protezione delle categorie diconsumatori.

Capo II
Promozione delle vendite

Sezione I
Credito al consumo

Art. 40.
Credito al consumo

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio(CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998,che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamentodelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degliStati membri in materia di credito al consumo, con particolareriguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale(TAEG) mediante un esempio tipico.

Art. 41.
Tasso annuo effettivo globale e pubblicità

1. Ai fini di cui all'articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degliarticoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge inmateria bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessariemodifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoroin data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.

Art. 42.
Inadempimento del fornitore

1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, ilconsumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in moraha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del creditoconcesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce alfinanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti delfornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale ilfinanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto diconcessione del credito.

Art. 43.
Rinvio al testo unico bancario

Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio aicapi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del1993, e successive modificazioni, nonchè agli articoli 144 e 145 delmedesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.

Titolo III
MODALITÀ CONTRATTUALI

Art. 44.
Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio

1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per ladisciplina del settore del commercio si fa rinvio al decretolegislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplinarelativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Capo I
Particolari modalità di conclusione del contratto

Sezione I
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Art. 45.
Campo di applicazione

1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionistaed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazionedi servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:

a) durante la visita del professionista al domicilio delconsumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro delconsumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;

b) durante una escursione organizzata dal professionista al difuori dei propri locali commerciali;

c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante lasottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;

d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che ilconsumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza delprofessionista.

2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nelcaso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolantieffettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quellespecificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenutal'accettazione del professionista.

3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, sepiù favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione II.

Art. 46.
Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presentesezione:

a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beniimmobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beniimmobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura dimerci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contrattirelativi alla riparazione di beni immobili;

b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari obevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati ascadenze frequenti e regolari;

c) i contratti di assicurazione;

d) i contratti relativi a strumenti finanziari.

2. Sono esclusi dall'applicazione della presente sezione anche icontratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione diservizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagatoda parte del consumatore non supera l'importo di 26 euro, comprensivodi oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie cherisultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nelcatalogo o altro documento illustrativo, con indicazione dellarelativa causale. Si applicano comunque le disposizioni dellapresente sezione nel caso di più contratti stipulati contestualmentetra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale,indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superil'importo di 26 euro.

Art. 47.
Informazione sul diritto di recesso

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alledisposizioni della presente sezione, il professionista deve informareil consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67.

L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:

a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventualicondizioni per l'esercizio del diritto di recesso;

b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato ildiritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società oaltra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa,nonchè l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito ilprodotto eventualmente già consegnato, se diverso.

2. Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1.

3. Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a), b)e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.

4. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazionedeve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dall'articolo 45, comma 2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonchè gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento il professionista può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.

5. Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d),l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento.

Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.

6. Il professionista non potrà accettare, a titolo dicorrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore aquindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potràpresentali allo sconto prima di tale termine.

Art. 48.
Esclusione del recesso

1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, ildiritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delleprestazioni che siano state già eseguite.

Art. 49.
Norme applicabili

1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano ledisposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa alsettore del commercio.

Sezione II
Contratti a distanza

Art. 50.
Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni oservizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambitodi un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanzaorganizzato dal professionista che, per tale contratto, impiegaesclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza finoalla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contrattostesso;

b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che,senza la presenza fisica e simultanea del professionista e delconsumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra ledette parti;

c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica ogiuridica, pubblica o privata, la cui attività professionaleconsiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o piùtecniche di comunicazione a distanza.

Art. 51.
Campo di applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contrattia distanza, esclusi i contratti:

a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei qualiè riportato nell'allegato I;

b) conclusi tramite distributori automatici o locali commercialiautomatizzati;

c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegandotelefoni pubblici;

d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri dirittirelativi a beni immobili, con esclusione della locazione;

e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.

Art. 52.
Informazioni per il consumatore

1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto adistanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

a) identità del professionista e, in caso di contratti cheprevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;

b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e leimposte;

d) spese di consegna;

e) modalità del pagamento, della consegna del bene o dellaprestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione delcontratto;

f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso,ai sensi dell'articolo 55, comma 2;

g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in casodi esercizio del diritto di recesso;

h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza,quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;

l) durata minima del contratto in caso di contratti per lafornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzionecontinuata o periodica.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deveessere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro ecomprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazionea distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buonafede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutatialla stregua delle esigenze di protezione delle categorie diconsumatori particolarmente vulnerabili.

3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità delprofessionista e lo scopo commerciale della telefonata devono esseredichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione conil consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzodella posta elettronica si applica la disciplina previstadall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono unacomunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sonofornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In talecaso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e leulteriori informazioni di cui all'articolo 53.

5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovutidal professionista vanno integrati con le informazioni previstedall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Art. 53.
Conferma scritta delle informazioni

1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a suascelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a luiaccessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 52,comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entrotale momento


02328000027
3932012329
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