Traino Rimorchi - T4P2022

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Traino Rimorchi

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Appendice III - Art. 219 (Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per l'agganciamento dei veicoli)
Appendice III


Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

APPENDICE AL TITOLO III
APPENDICE III
ART. 219
(VALORE MASSIMO DELLA MASSA RIMORCHIABILE E SUA DETERMINAZIONE. PROCEDURE PER L'AGGANCIAMENTO DEI VEICOLI)

1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile è limitato dal rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa complessiva a pieno carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli. Detto rapporto, arrotondato ai 100 kg, non deve superare:

a) 1,45 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico;
b) 0,8 se il complesso di veicoli non è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico.
Per le autovetture, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e per le autocaravan, in ogni caso, il valore della massa rimorchiabile non può essere superiore al valore della tara (massa del veicolo in ordine di marcia più il conducente) di tali veicoli;
c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo di frenatura.

2. Per gli autoarticolati i valori massimi di cui sopra si riferiscono al rapporto tra la massa massima sugli assi del semirimorchio e la tara del trattore aumentata del carico massimo gravante sulla ralla. Per massa rimorchiabile del trattore si deve comunque intendere la massa complessiva a pieno carico del semirimorchio.

3. Non è ammesso il traino di veicoli privi di idonei dispositivi di frenatura, qualora prescritti, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del codice.

4. Per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, il valore della massa rimorchiabile e le relative prove sono stabiliti secondo le norme previste dall'appendice I al titolo I.

5. Le prove per la determinazione della massa rimorchiabile, da effettuarsi a pieno carico, sono dirette ad accertare:

a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore all'8%;
b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocità che non differisca più del 10% dalla velocità corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore, con il rapporto più elevato della trasmissione, su pendenza non inferiore all'1%; l'accertamento può essere effettuato verificando che l'accelerazione media su strada piana non sia inferiore a 0,1 m/secq, nel campo di utilizzazione del rapporto più alto della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima. Qualora nella prova, per qualsiasi motivo, compresa l'eventuale presenza di limitatori di velocità approvati dalla Direzione generale della M.C.T.C., il regime di velocità massima non sia superiore almeno del 7% a quello di potenza massima del motore, la prova sarà limitata al regime di velocità massima ridotta del 7%;
c) l'accertamento di cui alla lettera b) non si effettua nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t.

6. Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio è necessario che:

a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili tra loro;
b) siano verificate le condizioni di inscrivibilità in curva previste dall'articolo 217;
c) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;
d) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili tra loro;
e) le dimensioni dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 61 del codice, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto di veicoli, di containers e di animali vivi di cui all'articolo 10, comma 3, lettere d), e) e g) del codice, quando per tali veicoli non ricorra l'obbligo dell'autorizzazione alla circolazione ai sensi del comma 6 dello stesso articolo;
f) le masse dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 62 del codice;
g) siano osservati tutti i vincoli prescritti dalla normativa sul trasporto di merci in generale e di merci pericolose in generale, quando si tratti di veicoli a ciò destinati.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS: Appendici al Titolo III
D.P.R. 16.12.1992 n° 495 , G.U. 28.12.1992
Pubblichiamo il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 495/1992)

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Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)
APPENDICI AL TITOLO III
APPENDICE I

Art. 198
(Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori)
1. Le caratteristiche costruttive dei ciclomotori dotati di motore termico di cui all'articolo 198 sono le seguenti:

a) Silenziatore di aspirazione: la sezione totale delle luci di ammissione non deve essere inferiore a 1,1 volte quella del diffusore del carburatore.
b) Carburatore: limitatamente ai ciclomotori a due ruote, il diametro minimo del diffusore non deve superare 12 mm.
c) Condotto di aspirazione: può costituire corpo unico con il cilindro o può essere smontabile. Nel primo caso e qualora realizzi la sezione minima di aspirazione, in corrispondenza di questa, il condotto di aspirazione deve avere uno spessore non superiore a 2,5 mm con l'apporto di nervature di rinforzo; sono escluse dalla precedente prescrizione la luce di ammissione e le sezioni del condotto che la precedono per una profondità di 10 mm. Nel secondo caso il condotto di aspirazione, qualora in esso si realizzi la sezione minima, deve avere sezione interna pressoché costante rispetto a quella minima di aspirazione e spessore costante non superiore a 2,5 mm per una lunghezza non inferiore a 15 mm; sono ammesse nervature di rinforzo. La sezione di ingresso del cilindro deve essere opportunamente raccordata con la sezione interna del condotto. Lungo tutti i condotti di aspirazione non devono essere predisposti elementi facilmente alterabili.
d) Guarnizione della testa: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio.
e) Guarnizione cilindro-carter: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio.
f) Pistone: quando il pistone si trova al punto morto superiore non deve coprire la luce di ammissione. Ciò non si applica alle parti del canale di travaso che coincidono con la luce di ammissione, nel caso di distribuzione a lamelle. La rotazione del pistone di 180 gradi non deve aumentare le prestazioni del motore.
g) Cilindro e testa: non vi devono essere discontinuità artificiali nei condotti di passaggio dei gas che possano essere facilmente modificate o rimosse.
h) Sistema di scarico: la parte del tubo di scarico che si trova all'interno del silenziatore deve essere saldata con la parte esterna del tubo stesso e comunque inamovibile.
APPENDICE II

Art. 199
(Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore)
1. Le caratteristiche costruttive del motore termico di cui possono essere dotati i quadricicli sono le seguenti:
a) numero massimo di cilindri: 2;
b) cilindrata massima: 300 cmc per motori ad accensione comandata a due tempi, 550 cmc per motori ad accensione comandata a quattro tempi, con esclusione della sovralimentazione in ambedue i casi; 800 cmc per motori ad accensione spontanea;
c) sezione minima del carburatore o dei carburatori (Venturi) non ottenuta con boccole ad inserimento forzato o facilmente asportabili;
d) sezione totale delle valvole di aspirazione di ogni cilindro dei motori a 4 tempi non superiore a 1,3 volte la sezione minima del carburatore, come definita alla lettera c);
e) sezione minima del condotto nella testa di ogni cilindro dei motori a 4 tempi non superiore alla sezione minima del carburatore, come definita alla lettera c);
f) per i motori a 2 tempi, sezione minima dei condotti non superiore alla sezione minima del carburatore, come definita alla lettera c);
g) per i motori diesel, dispositivo di limitazione del regime massimo a vuoto del motore realizzato con una tolleranza di ±150 giri/minuto;
h) spessore di parete di ogni ramo del collettore ridotto al minimo possibile e tale che, nel punto più stretto, non superi 3 mm;
i) per i motori a 2 tempi, armatura delle luci di aspirazione nel cilindro o nel carter con un anello di acciaio indurito spesso almeno 1 mm e lungo almeno 3 mm in corrispondenza della sezione più stretta; in alternativa montaggio del collettore di aspirazione con viti a strappo in modo che non possa essere smontato senza lacerazioni;
l) nei motori a 2 tempi, montando lo stantuffo ruotato di 180 gradi la fasatura non deve cambiare;
m) per i motori a 4 tempi, denuncia della fasatura, alzata e diametro delle valvole;
n) spessore della guarnizione della testa non superiore a 1,8 mm e di quella tra cilindro e carter non superiore a 0,5 mm.

2. Le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina devono assicurare che:

a) sia solidale alla struttura del veicolo e fissata a non più di 25 cm di distanza dal sedile di guida nella posizione di massimo arretramento;
b) abbia un livello di resistenza al carico in grado di sostenere una spinta perpendicolare alla paratia omogeneamente distribuita sull'intera appendice della stessa e pari all'80% del carico massimo dichiarato in omologazione;
c) consista in una superficie continua con eventuale vetratura fissa per controllo vano di carico non superiore a 2500 cmq.
APPENDICE III

Art. 219
(Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. procedure per l'agganciamento dei veicoli)

1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile è limitato dal rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa complessiva a pieno carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli. Detto rapporto, arrotondato ai 100 kg, non deve superare:


a) 1,45 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico;
b) 0,8
se il complesso di veicoli non è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico. Per le autovetture, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e per le autocaravan, in ogni caso, il valore della massa rimorchiabile non può essere superiore al valore della tara (massa del veicolo in ordine di marcia più il conducente) di tali veicoli;
c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo di frenatura.

2. Per gli autoarticolati i valori massimi di cui sopra si riferiscono al rapporto tra la massa massima sugli assi del semirimorchio e la tara del trattore aumentata del carico massimo gravante sulla ralla. Per massa rimorchiabile del trattore si deve comunque intendere la massa complessiva a pieno carico del semirimorchio.

3. Non è ammesso il traino di veicoli privi di idonei dispositivi di frenatura, qualora prescritti, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del codice.

4. Per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, il valore della massa rimorchiabile e le relative prove sono stabiliti secondo le norme previste dall'appendice I al titolo I.

5. Le prove per la determinazione della massa rimorchiabile, da effettuarsi a pieno carico, sono dirette ad accertare:

a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore all'8%;
b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocità che non differisca più del 10% dalla velocità corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore, con il rapporto più elevato della trasmissione, su pendenza non inferiore all'1%; l'accertamento può essere effettuato verificando che l'accelerazione media su strada piana non sia inferiore a 0,1 m/secq, nel campo di utilizzazione del rapporto più alto della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima. Qualora nella prova, per qualsiasi motivo, compresa l'eventuale presenza di limitatori di velocità approvati dalla Direzione generale della M.C.T.C., il regime di velocità massima non sia superiore almeno del 7% a quello di potenza massima del motore, la prova sarà limitata al regime di velocità massima ridotta del 7%;
c) l'accertamento di cui alla lettera b) non si effettua nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t.

6. Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio è necessario che:

a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili tra loro;
b) siano verificate le condizioni di inscrivibilità in curva previste dall'articolo 217;
c) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;
d) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili tra loro;
e) le dimensioni dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 61 del codice, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto di veicoli, di containers e di animali vivi di cui all'articolo 10, comma 3, lettere d), e) e g) del codice, quando per tali veicoli non ricorra l'obbligo dell'autorizzazione alla circolazione ai sensi del comma 6 dello stesso articolo;
f) le masse dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 62 del codice;
g) siano osservati tutti i vincoli prescritti dalla normativa sul trasporto di merci in generale e di merci pericolose in generale, quando si tratti di veicoli a ciò destinati.
Appendice IV

Art. 225
(Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi)
1. Le caratteristiche e i valori di intensità luminosa riflessa, in millicandele per ogni lux di luce bianca incidente, prescritti in funzione dei differenti angoli di incidenza e di divergenza sono quelli indicati nella tabella che segue:
Colore del dispositivo N.ro Posizione Sup. minima di ciascun dispositivo (cm2) Angolo divergente Angoli di incidenza
    0° 20° 40°
Rosso 1 Post. 25 ± 20’ 30 20 12
   ± 2° 6 3 2
Giallo 4 Pedali 8 ± 20’ 20 12 5
4 Laterale  ± 2° 4 3 2
2. Il materiale riflettente dei dispositivi a luce rossa illuminato con luce bianca della temperatura di colore pari a 2848 gradi K (gradi assoluti) deve riflettere luce avente le seguenti coordinate colorimetriche:
X=0,652÷0,648
Y=0,341÷0,342
Z=0,007÷0,010
3. Il materiale riflettente dei dispositivi a luce gialla deve riflettere luce avente le seguenti coordinate colorimetriche:
X=0,573÷0,556
Y=0,421÷0,437
Z=0,007÷0,006
4. I materiali riflettenti devono possedere caratteristiche di resistenza al calore, alla luce solare, alla nebbia salina, agli sbalzi termici, all'abrasione, ai solventi.
Appendice V

Art. 227
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi)
A - Masse, dimensioni ed allestimenti
a) Massa in ordine di marcia (tara).
b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
c) Masse massime sugli assi.
d) Dimensioni massime di ingombro.
e) Numero assi ed interassi.
f) Carreggiate.
g) Sbalzi massimi.
h) Fascia di ingombro.
i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
l) Tipo della struttura portante.
m) Carrozzeria.
n) Attrezzature particolari.
B - Prestazioni
a) Determinazione velocità calcolata.
b) Verifica della velocità massima.
c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.
d) Determinazione consumo combustibile.
e) Prova di accelerazione in piano.
f) Spunto in salita.
g) Rapporto potenza/massa.
h) Massa rimorchiabile.
i) Tipo della trasmissione e rapporti.
C - Sicurezza attiva
a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
b) Impianto elettrico.
c) Avvisatori acustici.
d) Tergiproiettori.
e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.
f) Specchi retrovisori.
g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.
h) Riscaldamento abitacolo.
i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi.
l) Porte (serrature e cerniere - pedane).
m) Campo di visibilità del conducente.
n) Tergilavacristallo parabrezza.
o) Cerchi e ruote.
p) Pneumatici e sospensioni.
q) Sistemazione dei pedali di comando.
D - Sicurezza passiva
a) Urti e ribaltamento.
b) Antifurto.
c) Vetri di sicurezza.
d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza.
e) Paraurti per autovetture.
f) Protezione posteriore anti incuneamento.
g) Protezione contro lo spostamento del carico.
h) Protezione laterale.
i) Parafanghi.
l) Calzatoie.
m) Sterzo.
n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro ancoraggi.
o) Cinture di sicurezza.
p) Sistemi di ritenuta bambini.
q) Appoggiatesta.
r) Sporgenze esterne.
s) Limitazione all'impiego di determinati materiali.
t) Resistenza cabine.
u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti.
v) Paraspruzzi.
z) Recipienti semplici a pressione.
E - Protezione ambientale
a) Antidisturbi radio.
b) Rumorosità esterna veicoli a motore.
c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
d) Posizione tubo di scarico.
e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.
F - Norme per particolari categorie di veicoli
a) Caratteristiche delle autoambulanze.
b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico.
c) Caratteristiche degli autobus.
d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.
e) Caratteristiche delle autocaravan.
f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza.
g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia.
h) Caratteristiche dei ciclomotori.
i) Caratteristiche dei quadricicli a motore.
l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi.
m) Caratteristiche dei filoveicoli.
G - Disposizioni fiscali
a) Alloggiamento targa.
b) Potenza fiscale.
c) Potenza fiscale dei motori elettrici.
d) Targhette e iscrizioni.
e) Marcatura di identificazione del motore.
f) [Colore della carrozzeria].
H - Varie
a) Tachimetro.
b) Cronotachigrafo.
c) Retromarcia.
d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati.
e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi.
f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione.
g) Identificazione comandi, spie, indicatori.
h) Portabagagli.
i) Portasci.
l) Antenna radio o radiotelefonica.
Appendice VI

Art. 231
(Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso)
1. Le specifiche delle diciture e dei simboli del segnale mobile plurifunzionale realizzato con pellicola retroriflettente sono:
a) Prima faccia:
iscrizione sos in nero su campo bianco o giallo di 350 ± 10 mm × 250 ± 10 mm costituita da caratteri maiuscoli di altezza 140 ± 5 mm.
b) Seconda faccia:
questa faccia è costituita da un sos fisso e da un simbolo variabile tramite due schede bifacciali.
L'iscrizione sos in nero in campo bianco o giallo di 100 ± 5 mm × 250 ± 10 mm, è costituita da caratteri maiuscoli di altezza 80 ± 5 mm. I simboli variabili sono realizzati in campo bianco o giallo di 250 ± 5 mm × 250 ± 10 mm e sono:
croce rossa: colore rosso, altezza simbolo: 200 ± 5 mm;
chiave inglese: colore nero, altezza simbolo: 200 ± 5 mm;
distributore combustibile: colore nero, altezza simbolo: 200 ± 5 mm.
2. Le coordinate tricromatiche dei campioni rappresentativi del segnale mobile plurifunzionale, realizzato con pellicola retroriflettente nei colori bianco o giallo, [completi in ogni loro parte,] devono essere comprese nelle zone del diagramma colorimetrico elaborato dalla Commissione Internazionale per l'Illuminazione (C.I.E.) 1931 delimitate dai quattro punti definiti nella tabella sotto riprodotta.
Colore  Coordinate dei 4 punti delimitanti la zona consentita nel diagramma colorimetrico C.I.E. 1931
 1 2 3 4
bianco x 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375
giallo x 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
3. Le modalità di prova del segnale mobile plurifunzionale, anche ai fini del rispetto di quanto prescritto ai commi 5 ed 8 dell'articolo 230, sono stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
Appendice VII

Art. 233
(Punzonatura d'ufficio del numero di telaio)
1. La punzonatura di un numero assegnato d'ufficio ha luogo nei casi in cui il numero d'identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, illeggibile (anche parzialmente, qualora ciò comporti concreti dubbi in ordine all'identificazione del veicolo), manchi (e non sia nemmeno riportato su targhetta chiaramente autentica) oppure sia stato punzonato erroneamente e non corretto dalla casa costruttrice. Viene assegnato un numero composto da 8 cifre, di cui le prime sei riproducono il numero di protocollo della pratica d'ufficio (con l'aggiunta degli eventuali zeri a ciò necessari) e le restanti due, gli ultimi due numeri dell'anno solare in cui avviene l'assegnazione del numero di telaio.
2. La ripetizione con punzoni d'ufficio del numero originario si effettua quando si sostituisce il telaio (o la sua parte recante il numero d'identificazione), consegnando ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. il frammento con il numero originario. Essa si effettua, altresì, quando il numero sia riportato solo su targhetta chiaramente autentica, oppure il numero si presenti con leggibilità limitata (ma tale da non fare sorgere dubbi sull'identificazione del veicolo), oppure ancora il numero sia punzonato erroneamente dalla casa costruttrice e poi sia stato corretto con quello da attribuire effettivamente al veicolo. Si procede alla ripetizione d'ufficio della sola parte numerica del numero originario prescindendo dalla quantità delle sue cifre, e trascurando le eventuali parti identificative del costruttore e delle caratteristiche generali del veicolo, così come individuate dalla direttiva comunitaria sulle targhette ed iscrizioni regolamentari.
Appendice VIII

Art. 237
(Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione)
1. Le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 237 sono le seguenti:
a) Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti.
Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza. Il battistrada, ove previsto, dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 mm per i motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso.
b) Sistemi di frenatura.
Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE. L'efficienza dei sistemi di frenatura in relazione alle diverse categorie di veicoli, in assenza di prescrizioni comunitarie in proposito, viene stabilita dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
c) Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, impianto elettrico.
I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere di tipo approvato per la categoria cui appartiene il veicolo e recare, ben visibili, gli estremi di approvazione.
Tali dispositivi devono essere in condizioni di totale efficienza: in particolare, di notte e con atmosfera limpida, le luci di posizione anteriori e posteriori debbono essere visibili ad una distanza non inferiore a 150 m e la targa posteriore deve essere leggibile ad almeno 20 m.
L'altezza da terra e le altre quote di installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere comprese entro i limiti prescritti; avanti ai dispositivi non devono esservi vetri o schermi non facenti parte dei dispositivi stessi; ove vi siano due apparecchi disposti simmetricamente, essi devono essere dello stesso tipo e dello stesso colore; l'orientamento deve essere corretto e, per i proiettori, deve esistere la possibilità di regolazione in orizzontale ed in verticale; ove siano installati dispositivi il cui impiego sia consentito in via facoltativa, essi devono essere di tipo approvato e rispondere a quanto stabilito dal presente regolamento. L'impianto elettrico e le tensioni di alimentazione ai morsetti dei dispositivi utilizzatori devono rispondere alle prescrizioni stabilite con tabella d'unificazione a carattere definitivo.
d) Dispositivi di segnalazione acustica.
Devono recare in modo visibile gli estremi d'approvazione. Nelle condizioni normali di montaggio, alimentati dalla batteria carica, o nel caso di dispositivi alimentati da alternatore per una velocità di quest'ultimo di 1800 giri/minuto, devono dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore ai valori seguenti:
- 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica di autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli;
- 75 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei motocicli aventi cilindrata non superiore a 125 cmc;
- 70 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei ciclomotori;
- 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica speciale per autobus;
- 90 dB per i dispositivi supplementari di allarme.
e) Livello sonoro del dispositivo di scarico.
Il livello sonoro deve essere misurato a veicolo immobile e non deve superare il valore di controllo stabilito in sede di approvazione o di omologazione.
f) Emissioni inquinanti.
Devono essere rispettati i valori limite stabiliti dalla direttiva 92/55/CEE.
g) Visibilità.
Tutti i vetri interessanti la visibilità del conducente non devono presentare rotture, anche se localizzate.
h) Carrozzeria e telaio.
La carrozzeria ed il telaio devono essere in buono stato d'uso e manutenzione. In particolare il telaio non deve presentare rotture, anche se localizzate.
i) Dispositivi in generale ed approvazione degli stessi.
Tutti i dispositivi devono essere in perfetta efficienza.
Qualora soggetti ad approvazione devono recare, nei modi prescritti, gli estremi della stessa.
Appendice IX
Art. 238
Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici
1. Gli elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici sono quelli sottoindicati:

Veicoli di cui all'art. 80, comma 4 del
codice (revisione annuale) Veicoli di cui all'art. 80, comma 3 del codice (revisione 4 anni da immatr. e poi 2 anni)

1. Dispositivi di frenatura 1. Dispositivi di frenatura
1.1. Freno di servizio 1.1. Freno di servizio
1.1.1. Stato meccanico 1.1.1. Stato meccanico
1.1.2. Efficienza  1.1.2. Efficienza
1.1.3. Equilibratura 1.1.3. Equilibratura
1.1.4. Pompa a vuoto e compressore
1.2. Freno di soccorso 1.2. Freno a mano
1.2.1. Stato meccanico
1.2.2. Efficienza




1.4. Freno di rimorchio o di semirimorchio
1.4.1. Stato meccanico - frenatura automatica
1.4.2. Efficienza
2. Sterzo e volante 2. Sterzo
2.1. Stato meccanico 2.1. Stato meccanico
2.2. Volante dello sterzo 2.2. Gioco dello sterzo
2.3. Gioco dello sterzo 2.3. Fissaggio del sistema di sterzo
2.4. Cuscinetti della ruota
3. Visibilità 3. Visibilità
3.1. Campo di visibilità 3.1. Campo di visibilità
3.2. Vetri 3.2. Vetri
3.3. Retrovisore 3.3. Retrovisore
3.4. Tergicristallo 3.4. Tergicristallo
3.5. Lavavetro 3.5. Lavavetro
4. Luci, riflettori e circuito elettrico 4. Luci, riflettori e circuito elettrico
4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti 4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti
4.1.1. Stato e funzionamento 4.1.1. Stato e funzionamento
4.1.2. Orientamento
4.1.3. Commutazione

4.2. Stato e funzionamento, stato dei vetri protettivi, colore ed efficacia visiva
4.2.1. Luci di posizione
4.2.2. Luci di arresto
4.2.3. Indicatori luminosi di direzione
4.2.4. Proiettori di retromarcia
4.2.5. Proiettori fendinebbia
4.2.6. Dispositivo illuminazione targa
4.2.7. Catarifrangenti
4.2.8. Luci di segnalazione veicolo fermo
4.3. Luci di arresto
4.3.1. Stato e funzionamento
4.3.2. Colore ed efficacia visiva
4.4. Indicatori luminosi di direzione
4.4.1. Stato e funzionamento
4.4.2. Colore ed efficacia visiva
4.4.3. Commutazione
4.4.4. Frequenza di lampeggiamento
4.5. Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori
4.5.1. Posizione
4.5.2. Stato e funzionamento
4.5.3. Colore ed efficacia visiva
4.6. Proiettori di retromarcia
4.6.1. Stato e funzionamento
4.6.2. Colore ed efficacia visiva
4.7. Dispositivo di illuminazione della targa posteriore
4.8. Catarifrangenti - Stato e colore
4.9. Spie
4.10. Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio
4.11. Circuito elettrico
5. Assi, ruote, pneumatici e sospensioni 5. Assi, ruote, pneumatici e sospensioni
5.1. Assi 5.1. Assi
5.2. Ruote e pneumatici 5.2. Ruote e pneumatici
5.3. Sospensioni 5.3. Sospensioni
6. Telaio ed elementi fissati al telaio 6. Telaio ed elementi fissati al telaio
6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio 6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio
6.1.1. Stato generale 6.1.1. Stato generale
6.1.2. Tubi di scappamento 6.1.2. Tubi di scappamento
6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante 6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante
6.1.4. Caratteristiche geometriche e stato del dispositivo posteriore di protezione autocarri 6.1.4. Supporto della ruota di scorta
6.1.5. Supporto della ruota di scorta 6.1.5. Sicurezza del dispositivo di accoppiamento (se del caso)
6.1.6. Dispositivo di accoppiamento dei veicoli trainanti, dei rimorchi, dei semirimorchi
6.2. Cabina e carrozzeria 6.2. Carrozzeria


6.2.1. Stato generale
6.2.2. Fissaggio
6.2.3. Porte e serrature
6.2.4. Pavimento
6.2.5. Sedile del conducente
6.2.6. Predellini
6.2.1. Stato strutturale
7. Altri equipaggiamenti 7. Altri equipaggiamenti
7.1. Cinture di sicurezza 7.1. Fissaggio del sedile del conducente
7.2. Estintori 7.2. Fissaggio della batteria
7.3. Serrature e dispositivi antifurto 7.3. Avvisatore acustico
7.4. Dispositivo plurifunzionale di soccorso  7.4. Dispositivo plurifunzionale di soccorso
7.5. Triangolo di segnalazione 7.5. Triangolo di segnalazione
7.6. Cassetta di pronto soccorso 7.6. Cinture di sicurezza
7.6.1. Sicurezza di montaggio
7.6.2. Stato delle cinture
7.6.3. Funzionamento
7.7. Pannelli flurorifrangenti posteriori
7.8. Cuneo (i) fermaruota
7.9. Avvisatore acustico
7.10. Tachimetro
7.11. Tachigrafo (presenza e sigillatura)
8. Effetti nocivi 8. Effetti nocivi
8.1. Rumori 8.1. Rumori
8.2. Gas di scappamento 8.2. Gas di scappamento
8.3. Eliminazione dei disturbi radio
9. Controlli supplementari per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone
9.1. Uscita(e) di sicurezza (compresi i martelli per
infrangere i cristalli), targhette indicatrici della(e) uscita(e) di sicurezza
9.2. Riscaldamento
9.3. Sistema di aerazione
9.4. Disposizione dei sedili
9.5. Illuminazione interna
10. Identificazione del veicolo 10. Identificazione del veicolo
10.1. Targa d'immatricolazione 10.1. Targa d'immatricolazione
10.2. Numero del telaio 10.2. Numero del telaio

Appendice X

Art. 241.
(Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli)
1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotati le imprese ed i consorzi abilitati alla revisione dei veicoli sono le seguenti:
a) Banco prova freni: apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25.000 N;
2) sistema di misurazione elettronico;
3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm;
4) stampante dei dati misurati;
5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N;
6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura.
Le imprese ed i consorzi che non abbiano disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con più assi motori.
b) Opacimetro: apparecchio per la misurazione della fumosità dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con decreto ministeriale 5 agosto 1974. (1)
c) Analizzatore di gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O_2) ed il valore lambda. (2)
d) Banco prova giochi: apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le fosse d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo dal basso. La forza di traslazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25.000 N per asse. In alternativa al banco prova giochi è ammessa l'utilizzazione di un banco oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di sterzatura.
e) Fonometro: strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli (3) provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla Direttiva n. 84/424/CEE articolo 1, punto 5.2.2.1, è un fonometro di precisione conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 «Fonometri di precisione», seconda edizione, della Commissione elettronica internazionale (IEC), e successive modificazioni ed integrazioni.
f) Contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell'albero motore di un autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per l'esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, è necessario che l'impresa concessionaria abbia la disponibilità di contagiri, sia per motori ad accensione comandata che per motori ad accensione spontanea.
g) Provafari: apparecchiatura per il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensità luminosa dei proiettori degli autoveicoli, che consente di riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro. L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di controllo che permetta di verificare l'allineamento della camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo; esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche:
1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di ± 5 cm (a 10 m);
2) misura della deviazione verticale con una precisione di ± 2 cm (a 10 m);
3) misura dell'intensità luminosa con fondo scala almeno pari a 100.000 lux, precisione ± 5% e risoluzione inferiore a 5000 lux;
4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra 300 e 1400 mm.
h) Ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare un veicolo ad un'altezza tale che consenta di verificare dal basso le strutture e gli organi di trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente in cui è installato devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per veicoli di massa pari almeno a 3500 kg. Devono, altresì, essere assicurati:
1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm, intorno al ponte;
2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte, quando viene interrotto il raggio luminoso di relè fotoelettrici applicati sui bordi esterni inferiori delle superfici di guida;
3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;
4) banco prova giochi incorporato e rigidità sufficiente ad assorbire la spinta delle piastre, salvo quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui alla lettera d);
5) pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm e larghezza non inferiore a 600 mm;
6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalle distribuzioni di carico;
7) dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico.
i) Fossa d'ispezione: in luogo del ponte sollevatore possono essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti dimensioni:
1) lunghezza non inferiore a 6 m;
2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m;
3) altezza non inferiore a 1,8 m.
l) Sistema di pesatura: apparecchiatura che permette di individuare la massa complessiva, su un asse o su ogni singola ruota in assenza di dislivelli (veicoli perfettamente in piano). L'apparecchiatura deve avere una portata di almeno 4000 kg e deve essere dotata di sistema di riproduzione delle misure effettuate su supporto cartaceo. Il sistema in questione, qualora rispondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a) può intendersi sostitutivo di quello ivi previsto.
1-bis. Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1 anche la seguente apparecchiatura:
banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;
b) sistema di misurazione elettronico;
c) stampante dei dati misurati;
d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
e) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N;
f) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore ad accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2. (4) (5)
1-ter. Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a due ruote devono possedere le seguenti attrezzature e strumentazioni:
a) banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
1) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;
2) sistema di misurazione elettronico;
3) stampante dei dati misurati;
4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
5) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N;
b) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore di accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2;
c) fonometro: strumento di tipo omologato capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora;
d) provafari: apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la determinazione dell'orientamento e della intensità luminosa dei proiettori dei ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione;
e) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare il ciclomotore o motoveicolo, a due ruote, ad un'altezza tale che consenta di verificare le strutture e gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresì essere assicurati:
1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte;
2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte;
3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;
4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico;
f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri del motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smontaggi delle parti meccaniche dello stesso (6).
2. Le apparecchiature indicate alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1, nonché, quella di cui al comma 1-bis, devono rispondere altresì alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo, approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano anche le modalità di utilizzazione delle apparecchiature medesime. (7)
(1) Le parole: ", del D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323 e delle relative tabelle CUNA" sono state soppresse dall'art. 231, d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(2) Il periodo: "Per gli analizzatori di ossido di carbonio dovranno essere osservate tutte le indicazioni contenute nella Tabella CUNA NC 005/05 del 21 maggio 1982 e successive modificazioni e integrazioni." è stato soppresso dall'art. 231, d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(3) Le parole: ", spettri e forme d'onda" sono state soppresse dall'art. 231, d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, d.P.R. 28 settembre 2000, n. 329.
(5) Lettera aggiunta dall'art. 3, d.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.
(6) Comma aggiunto dall'art. 3, d.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.
(7) Comma così sostituito dall'art. 1, d.P.R. 28 settembre 2000, n. 329.
Appendice XI
Artt. 255 e 256
(Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province)
1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. sono le seguenti:
A - PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
A1 Alessandria
A2 Aosta
A3 Asti
A4 Cuneo
A5 Novara
A6 Torino
A7 Vercelli
A8 Biella
A9 Verbania
B - LOMBARDIA
B1 Bergamo
B2 Brescia
B3 Como
B4 Cremona
B5 Mantova
B6 Milano
B7 Pavia
B8 Sondrio
B9 Varese
B10 Lecco
B11 Lodi
B12 Monza-Brianza (1)
C - TRENTINO ALTO ADIGE
C1 Bolzano
C2 Trento
D - VENETO
D1 Belluno
D2 Padova
D3 Rovigo
D4 Treviso
D5 Venezia
D6 Verona
D7 Vicenza
E - FRIULI VENEZIA GIULIA
E1 Gorizia
E2 Udine
E3 Pordenone
E4 Trieste
H - LIGURIA
H1 Genova
H2 Imperia
H3 La Spezia
H4 Savona
L - EMILIA ROMAGNA
L1 Bologna
L2 Ferrara
L3 Forlì
L4 Modena
L5 Parma
L6 Piacenza
L7 Ravenna
L8 Reggio Emilia
L9 Rimini
M - TOSCANA
M1 Arezzo
M2 Firenze
M3 Grosseto
M4 Livorno
M5 Lucca
M6 Massa Carrara
M7 Pisa
M8 Pistoia
M9 Siena
M10 Prato
N - UMBRIA
N1 Perugia
N2 Terni
O - MARCHE
O1 Ancona
O2 Ascoli Piceno
O3 Macerata
O4 Pesaro
O5 Fermo (2)
P - LAZIO
P1 Frosinone
P2 Latina
P3 Rieti
P4 Roma
P5 Viterbo
R - ABRUZZO E MOLISE
R1 Campobasso
R2 Chieti
R3 L'Aquila
R4 Pescara
R5 Teramo
R6 Isernia
S - CAMPANIA E BASILICATA
S1 Avellino
S2 Benevento
S3 Caserta
S4 Matera
S5 Napoli
S6 Potenza
S7 Salerno
T - PUGLIA
T1 Bari
T2 Brindisi
T3 Foggia
T4 Lecce
T5 Taranto
T6 Barletta-Andria-Trani (3)
V - CALABRIA
V1 Catanzaro
V2 Cosenza
V3 Reggio Calabria
V4 Crotone
V5 Vibo Valentia
W - SICILIA
W1 Agrigento
W2 Caltanissetta
W3 Catania
W4 Enna
W5 Messina
W6 Palermo
W7 Ragusa
W8 Siracusa
W9 Trapani
X - SARDEGNA
X1 Cagliari
X2 Nuoro
X3 Sassari
X4 Oristano
1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti: (4)
Agrigento AG
Alessandria AL
Ancona AN
Aosta AO La O è sormontata dallo stemma
Arezzo AR
Ascoli Piceno AP
Asti AT
Avellino AV
Bari BA
Barletta - Andria - Trani BT
Belluno BL
Benevento BN
Bergamo BG
Biella BI
Bologna BO
Bolzano BZ La Z è sormontata dallo stemma
Brescia BS
Brindisi BR
Cagliari CA
Caltanissetta CL
Campobasso CB
Carbonia-Iglesias CI
Caserta CE
Catania CT
Catanzaro CZ
Chieti CH
Como CO
Cosenza CS
Cremona CR
Crotone KR
Cuneo CN
Enna EN
Fermo FM
Ferrara FE
Firenze FI
Foggia FG
Forlì Cesena FC
Frosinone FR
Genova GE
Gorizia GO
Grosseto GR
Imperia IM
Isernia IS
L'Aquila AQ
La Spezia SP
Latina LT
Lecce LE
Lecco LC
Livorno LI
Lodi LO
Lucca LU
Macerata MC
Mantova MN
Massa Carrara MS
Matera MT
Medio Campidano VS
Messina ME
Milano MI
Modena MO
Monza-Brianza MB
Napoli NA
Novara NO
Nuoro NU
Ogliastra OG
Olbia-Tempio OT
Oristano OR
Padova PD
Palermo PA
Parma PR
Pavia PV
Perugia PG
Pesaro e Urbino PU
Pescara PE
Piacenza PC
Pisa PI
Pistoia PT
Pordenone PN
Potenza PZ
Prato PO
Ragusa RG
Ravenna RA
Reggio Calabria RC
Reggio Emilia RE
Rieti RI
Rimini RN
Roma Roma
Rovigo RO
Salerno SA
Sassari SS
Savona SV
Siena SI
Siracusa SR
Sondrio SO
Taranto TA
Teramo TE
Terni TR
Torino TO
Trapani TP
Trento TN La N è sormontata dallo stemma
Treviso TV
Trieste TS
Udine UD
Varese VA
Venezia VE
Verbano Cusio Ossola VB
Vercelli VC
Verona VR
Vibo Valenzia VV
Vicenza VI
Viterbo VT
(1) Le parole: "B12 Monza-Brianza" sono state inserite dall'art. 1, D.M. 23 gennaio 2006.
(2) Le parole: "O5 Fermo" sono state inserite dall'art. 1, D.M. 23 gennaio 2006.
(3) Le parole: "T6 Barletta-Andria-Trani" sono state inserite dall'art. 1, D.M. 23 gennaio 2006.
(4) Comma aggiunto dall'art. 5, d.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 e successivamente così modificato dall'art. 1, d.P.R. 15 febbraio 2006, n. 133 e poi dall'art. 1, d.P.R. 4 aprile 2008, n. 89.
Appendice XII

Art. 257
(Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi)
1. I criteri per la formazione dei dati sono:
a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli, nonché quella posteriore dei loro rimorchi (figg. III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260; (1)
(...) (2)
c) targa dei motoveicoli (fig. III 4/e): riporta nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260; (3)
d) targa delle macchine agricole semoventi (fig. III.4/f): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
e) targa delle macchine operatrici semoventi (fig. III.4/g): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
f) targa dei rimorchi agricoli (fig. III.4/h): riporta, nell'ordine, la scritta «Rim. Agr.», due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
g) targa delle macchine operatrici trainate (fig. III.4/i): riporta, nell'ordine, la scritta «Macc. Op.», due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
h) targa ripetitrice per carrelli appendice (fig. III.4/l): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera «R», e sei caratteri alfanumerici; (4)
i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate (fig. III.4/m): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera «R» e cinque caratteri alfanumerici;
(...) (5)
p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli e targhe di immatricolazione dei loro rimorchi (fig. III.4/r): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato italiano, la scritta «EE», tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; (6)
(...) (7)
r) targa ripetitrice per carrelli appendice di autoveicoli con targa EE (fig. III.4/t): riporta, nell'ordine, la scritta «EE», la lettera «R», cinque caratteri alfanumerici; (8)
s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/u): riporta, nell'ordine, la sigla «EE», il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico.
2. I caratteri numerici di cui alle lettere da a) ad s) del comma 1 assumono tutti i valori da zero a nove. La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici, previsti nello stesso comma, progrediscono in successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T,V, W, X, Y, Z (tabelle da III.3/a a III.3/d che fanno parte integrante del presente regolamento).
3. Le targhe ripetitrici relative ai veicoli rimorchiati, che ne devono essere dotati, ivi compresi i carrelli appendice, hanno le medesime caratteristiche e dimensioni previste dal presente regolamento per le targhe dei veicoli trainanti (nel caso degli autoveicoli riferite alla targa posteriore di formato A). Esse hanno fondo retroriflettente di colore giallo e contengono soltanto la lettera «R» in rosso, senza il marchio ufficiale della Repubblica italiana. In luogo delle cifre e delle lettere costituenti il numero o il contrassegno di immatricolazione, le targhe ripetitrici sono dotate di riquadri rettangolari, aventi dimensioni di 80×40 o 60×30 o 65×31 millimetri, rispettivamente per i carrelli appendice trainati da autoveicoli, per i veicoli trainati da macchine agricole od operatrici e per i carrelli appendice trainati da autoveicoli "Escursionisti Esteri", realizzati a rilievo con le stesse caratteristiche previste per i simboli alfanumerici, ciascuno dei quali è riservato a ricevere un carattere alfabetico o numerico. Gli interessati avranno cura di riprodurre su dette targhe, con caratteri neri autoadesivi o impressi con sistemi equivalenti, il numero o il contrassegno di immatricolazione della motrice cui il veicolo viene agganciato, non impegnando la prima o le prime caselle eventualmente eccedenti rispetto alla quantità di caratteri costituenti il numero d'immatricolazione. Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM. I caratteri devono avere le medesime caratteristiche dimensionali di quelli previsti dal presente regolamento per le targhe del veicolo trattore. (9)
(1) Lettera così modificata dall'art. 6, d.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 e successivamente dall’art. 6, d.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, in vigore dal 20 febbraio 2013.
(2) La lettera che recitava: "b) targa dei rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/d): riporta, nell'ordine, la scritta «Rimorchio», due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici;" è stata soppressa dall’art. 6, d.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, in vigore dal 20 febbraio 2013.
(3) Lettera così sostituita dall'art. 6, d.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.
(4) Le parole: "rimorchi e" sono state soppresse dall’art. 6, d.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, in vigore dal 20 febbraio 2013.
(5) Le lettere che recitavano: "l) targa prova per autoveicoli e rimorchi (fig. III.4/n): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera «P», il marchio ufficiale della Repubblica italiana e quattro caratteri numerici;
m) targa prova per ciclomotori e motoveicoli (fig. III.4/o): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera «P» e tre caratteri numerici;
n) targa prova per macchine agricole (fig.III.4/p): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera «P», tre caratteri numerici e la scritta «MA» con le lettere poste in successione verticale;
o) targa prova per macchine operatrici (fig. III.4/q): riporta nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera «P», tre caratteri numerici e la scritta «MO» con le lettere poste in successione verticale;" sono state abrogate dall'art. 4, d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(6) Le parole: "e targhe di immatricolazione dei loro rimorchi" sono state aggiunte dall’art. 6, d.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, in vigore dal 20 febbraio 2013.
(7) La lettera che recitava: "q) targa EE per rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/s): riporta, nell'ordine, la sigla dello Stato italiano, la scritta «Rimorchio», il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la scritta «EE», il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici;" è stata soppressa dall’art. 6, d.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, in vigore dal 20 febbraio 2013.
(8) Le parole: "rimorchi e" sono state soppresse dall’art. 6, d.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, in vigore dal 20 febbraio 2013.
(9) Le parole: "che ne devono essere dotati" sono state aggiunte e il periodo: "rispettivamente per i veicoli trainati da autoveicoli, o da macchine agricole od operatrici, o da autoveicoli «Escursionisti Esteri»" sono state sostituite dall’art. 6, d.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, in vigore dal 20 febbraio 2013.

Appendice XIII

Art. 260
(Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione)
DISCIPLINARE TECNICO
0. INTRODUZIONE.
0.1. Finalità.
Il presente disciplinare serve a verificare l'idoneità delle targhe a fondo retroriflettente al particolare uso al quale sono destinate, e per accertare i requisiti di resistenza e di stabilità nel tempo delle caratteristiche fisiche dei materiali dei quali sono costituite.
0.2. Campo di applicazione.
Il presente disciplinare si applica alle targhe di immatricolazione, ripetitrici, e di riconoscimento definite dal presente regolamento e realizzate con pellicola retroriflettente applicata su supporto di alluminio. (1)
1. PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE TARGHE.
1.1. Prescrizioni generali.
Le targhe trattate nel presente disciplinare sono realizzate:
a) imbutendo con caratteri alfanumerici (imbutitura profonda 1,4 mm ± 0,1 mm), un supporto metallico ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva di tipo riconosciuto idoneo dal Provveditorato generale dello Stato, sulla base degli accertamenti tecnici di rispondenza effettuati dal Ministero dei trasporti;
b) colorando i rilievi delle lettere, delle cifre e dei simboli con vernici dei colori prescritti dal regolamento;
c) imprimendo il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che per le targhe ripetitrici;
d) ricoprendo le superfici esterne con uno strato di vernice trasparente protettiva.
1.2. Dimensioni e composizione grafica delle targhe.
Le targhe, delle dimensioni specificate nelle figure allegate al presente regolamento, devono essere composte con caratteri alfanumerici conformi a quelli indicati nelle figure stesse, con la spaziatura ivi indicata.
1.3. Colori.
Il fondo retroriflettente deve essere:
bianco per:
a) le targhe di immatricolazione posteriori ed anteriori degli autoveicoli;
(...) (2)
c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli;
(...) (3)
e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi;
f) le targhe per veicoli Escursionisti Esteri;
giallo per:
g) le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi e trainate;
h) le targhe di immatricolazione delle macchine operatrici semoventi e trainate;
(...) (4)
m) le targhe ripetitrici dei veicoli trainati per i quali sono previste.
Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco, giallo e blu sono contenute al punto 4.1.
1.4. Fori e spigoli.
Le targhe devono essere realizzate con quattro fori di fissaggio del diametro di 5 mm e gli spigoli raccordati. L'ubicazione dei fori nelle targhe dovrà essere conforme a quella indicata nelle figure allegate.
2. PRESCRIZIONI APPLICABILI AI COMPONENTI DELLE TARGHE.
2.1. Supporto metallico.
Il supporto metallico deve essere in lamiera di alluminio tipo Al 99,5 UNI 9001, parte seconda, nelle gradazioni H12, H14 o H24, dello spessore di 1,00 ± 0,05 mm, piano all'origine e sottoposto a trattamento protettivo fosfo-cromatante secondo UNI 4718 o cromatante secondo UNI 4719.
2.2. Pellicole retroriflettenti.
Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere di materiale plastico, sottili, perfettamente lisce, di spessore uniforme e autoadesive, cioè recare sul retro un adesivo pronto all'uso, protetto da un foglio di minimo spessore «liner», che sia facilmente e completamente asportabile senza dover ricorrere ad acqua, solventi, a speciali tecniche o attrezzature. Tali pellicole, separate dal foglio protettivo di cui sopra, devono aderire a qualsiasi supporto, rigido, liscio e perfettamente pulito. Esse devono, inoltre, essere imbutibili con profondità di imbutitura di 1,5 mm; devono essere colorabili sia con inchiostri e sia con paste serigrafiche, avere caratteristiche fisiche stabili nel tempo ed essere resistenti all'aggressione degli agenti chimici. La rispondenza delle pellicole ai requisiti prescritti è accertata dal Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le procedure illustrate nel presente disciplinare.
2.3. Coloranti e trasparente protettivo.
Gli inchiostri, le paste serigrafiche, le vernici opache e trasparenti ed i solventi, impiegati nella produzione delle targhe, devono essere quelli specificati nella documentazione tecnica presentata all'atto della richiesta di riconoscimento d'idoneità della pellicola. Essi devono avere caratteristiche fisiche stabili nel tempo e devono essere resistenti all'azione degli agenti chimici. I trasparenti protettivi devono, inoltre, presentare caratteristiche di resistenza all'abrasione
3. PROCEDURE DI ACCETTAZIONE.
3.1. Targhe.
All'atto della fornitura delle targhe ai vari Uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il Provveditorato generale dello Stato vigilerà che le targhe siano realizzate a regola d'arte secondo le prescrizioni contenute nel paragrafo 1, con lamiera di tipo prescritto e con pellicola retroriflettente conforme a quella di tipo riconosciuto ammissibile. Nei casi di controversia sulla idoneità delle forniture per difetto di fabbricazione, la questione viene definita dal Ministero dei trasporti e della navigazione d'intesa con il Provveditorato generale dello Stato.
3.2. Riconoscimento della idoneità delle pellicole retroriflettenti e delle vernici per targhe.
3.2.1. Definizione del tipo.
Ai fini del riconoscimento d'idoneità, il tipo di una pellicola viene definito da:
a) denominazione commerciale;
b) materiale;
c) colore;
d) caratteristiche tecniche.
3.2.2. Domanda.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato indice periodicamente gare di approvvigionamento delle pellicole retroriflettenti per targhe. Il fabbricante di pellicole, od il suo legale rappresentante, che intenda partecipare alla gara con un tipo di pellicola che ancora non abbia ottenuto il riconoscimento di idoneità, allegherà all'offerta ed alla documentazione richiesta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato una domanda di riconoscimento di idoneità della pellicola indirizzata al Provveditorato generale dello Stato completa dei seguenti documenti:
a) atto di sottomissione con il quale dichiara di accettare il controllo della conformità delle pellicole fornite;
b) delega a richiedere il riconoscimento di idoneità con firma autenticata da un notaio ovvero, nel caso in cui il delegante risieda all'estero, dalla autorità consolare competente (solo nel caso in cui il richiedente il riconoscimento di idoneità non sia il fabbricante della pellicola);
c) relazione tecnica descrittiva del tipo di pellicola presentata al riconoscimento, completa di ogni notizia utile e di tutte le istruzioni alle quali l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si atterrà nei processi di produzione e nell'immagazzinamento delle pellicole. In particolare nella relazione dovranno essere specificate le paste serigrafiche, gli inchiostri, le vernici opache e trasparenti compatibili con le pellicole e le loro modalità di applicazione nonché i solventi da utilizzare per asportare le macchie di vernice che potrebbero prodursi in sede di lavorazione, ecc.;
d) dichiarazione in cui si garantisce che le pellicole, utilizzate secondo le prescrizioni contenute nella relazione tecnica, sono garantite per cinque anni.
3.2.3. Presentazione dei campioni.
Per ogni tipo di pellicola per la quale è richiesto il riconoscimento di idoneità, il richiedente presenterà la pellicola, le vernici ed il trasparente protettivo in quantitativi doppi di quelli necessari all'effettuazione delle prove di cui ai paragrafi 4 e 5. I campioni saranno approntati, alla presenza di tecnici del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che utilizzerà fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione per le prove di cui al paragrafo 4. Per le prove di cui al paragrafo 5, da eseguire solo se tutte le prove di cui al paragrafo 4 avranno dato esito positivo, dovranno inoltre essere forniti, per ogni tipo di pellicola per la quale è richiesto il riconoscimento di idoneità, una bobina di lunghezza minima di 200 m e larghezza 0,111 m, nonché gli inchiostri ed il trasparente protettivo. I prodotti di cui sopra non dovranno recare alcuna iscrizione, comunque realizzata, che ne renda possibile l'identificazione.
3.2.4. Procedura amministrativa.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, raccolte le documentazioni ed i materiali necessari al riconoscimento di idoneità, sotto la vigilanza del Provveditorato generale dello Stato, renderà anonime le campionature approntate in conformità al punto 3.2.3 e le inoltrerà al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. per le prove di cui al paragrafo 4. Per le prove di cui al paragrafo 5 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato metterà i materiali pervenuti a disposizione del Provveditorato generale dello Stato, che li renderà anonimi e li restituirà all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l'effettuazione delle prove. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, effettuate le verifiche tecniche previste ai paragrafi 4 e 5, ne comunicheranno l'esito al Provveditorato generale dello Stato che emanerà l'atto di riconoscimento di idoneità. Tale riconoscimento potrà essere rilasciato al richiedente solamente se tutte le verifiche e gli accertamenti di cui sopra avranno dato esito positivo, e dopo che sarà stata consegnata una dichiarazione indicante la composizione chimica dei prodotti e quant'altro ritenuto necessario dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità per accertamenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori.
3.3. Validità del riconoscimento di idoneità.
Il riconoscimento di idoneità, accordato dal Provveditorato generale dello Stato, ha cinque anni di validità ed autorizza il titolare del riconoscimento:
a) a concorrere alle gare di fornitura indette dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato offrendo pellicole identiche al campione riconosciuto idoneo;
b) a marcare le pellicole fornite all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con un simbolo di identificazione indelebile, non asportabile né correggibile, costituito dalla sigla del riconoscimento ottenuto, applicato conformemente all'illustrazione esemplificativa della figura III. 5.
3.4. Conformità della produzione.
3.4.1. Facoltà di prelievo.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Provveditorato generale dello Stato, si riserva la facoltà più ampia di prelevare campioni di pellicola presso i magazzini dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per verificarne la conformità alle prescrizioni tecniche del presente disciplinare.
3.4.2. Sanzioni per non conformità della produzione.
Nelle eventualità che i campioni prelevati non soddisfacessero alle prescrizioni del disciplinare, il Provveditorato generale dello Stato potrà procedere alla revoca del riconoscimento di idoneità accordato. In tal caso non potrà più essere fornita all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la pellicola marcata con il numero di riconoscimento revocato, fatte salve le penalità e le sanzioni precisate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nei bandi di gara per l'approvvigionamento del prodotto.
3.5. Conferma della validità del riconoscimento di idoneità.
3.5.1. Conferma quinquennale.
La validità del riconoscimento di idoneità accordato dal Provveditorato generale dello Stato, in virtù del punto 3.2.4., può essere confermata di cinque anni in cinque anni.
3.5.2. Domanda.
La conferma della validità è richiesta dal titolare del riconoscimento di idoneità non oltre i sei mesi successivi alla sua scadenza, con una domanda rivolta al Provveditorato generale dello Stato, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La domanda dovrà fare riferimento al riconoscimento di idoneità precedentemente ottenuto.
3.5.3. Presentazione dei campioni.
Per ogni tipo di pellicola per il quale è richiesta la conferma di idoneità, il richiedente presenterà la pellicola, le vernici, ed il trasparente protettivo in quantità doppia di quella necessaria all'approntamento dei campioni da utilizzare per le prove di cui al punto 3.5.4. I campioni saranno approntati, alla presenza dei tecnici del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che utilizzerà fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione.
3.5.4. Procedura amministrativa.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato inoltrerà le campionature al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. Questi, effettuate le verifiche e prove di fotometria, di adesività, di imbutibilità e di resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi con i criteri di cui rispettivamente ai sottoparagrafi 4.2, 4.3, 4.8 e 4.9, ne comunicherà l'esito al Provveditorato generale dello Stato che emanerà l'atto di conferma della validità del riconoscimento di idoneità. Tale conferma consentirà al titolare del riconoscimento di continuare ad usufruire per altri cinque anni delle prerogative di cui ai capoversi a) e b) del sottoparagrafo 3.3.
4. PRESCRIZIONI E METODOLOGIE DI PROVA RELATIVE ALLE PELLICOLE RETRORIFLETTENTI ED ALLE VERNICI TRASPARENTI.
4.1. Colorimetria.
I colori delle pellicole retroriflettenti da impiegare nella fabbricazione delle targhe, protette da vernice trasparente applicata secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, devono avere coordinate colorimetriche comprese all'interno dei quadrilateri appresso definiti mediante indicazione delle coordinate dei vertici.
4.1.1. Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza
Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone consentite nel diagramma colorimetrico C.I.E. 1931
(illuminante normalizzato D65, geometria 45/0) Fattore di
Colore  luminanza
     
 1 2 3 4
     
     
x 0,355 0,305 0,285 0,335
Bianco      ≥ 0,35
y 0,355 0,305 0,325 0,375
     
x 0,545 0,487 0,427 0,465
Giallo      ≥ 0,27
y 0,454 0,423 0,483 0,534
     
x 0,078 0,150 0,210 0,137
Blu      ≥ 0,01
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Metodo di prova secondo C.I.E. n. 15.
4.2. Fotometria.
4.2.1. Prescrizioni.
4.2.1.1. Valori minimi.
Nella tabella che segue sono riportati in cd/lux m i valori ammessi per il coefficiente specifico di intensità luminosa delle pellicole retroriflettenti per targhe, del colore blu dell'Eurologo e degli inserti blu relativi alle sigle provinciali ed all'anno di immatricolazione. L'illuminante di riferimento è l'illuminante «A» della C.I.E., metodo di misura C.I.E. n. 54.
Angolo di divergenza (α) Angolo di illuminazione B1 (β2=0) Bianco Giallo Blu
   
   
5° 45,0 37,0 3,0
12' 30° 22,0 18,0 1,5
40° 14,0 8,0 1,0
   
5° 35,0 28,0 1,5
20' 30° 17,0 14,0 1,0
40° 7,0 6,0
   
5° 3,0 2,5
2° 30° 2,0 1,6
40° 1,0 0,8
4.2.1.2. Valori massimi.
Il C.I.L. corrispondente ad un angolo di divergenza di 20' e ad un angolo di incidenza di 5° deve risultare non superiore al valore di 7 mcd/lux cm².
4.2.2. Metodologia di prova.
La verifica della corrispondenza alle prescrizioni fotometriche si effettua su quattro provini, costituiti da rettangoli di pellicola protetti da trasparente applicato secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, delle dimensioni minime di 70×100 mm, applicati su supporto metallico piano; le misure vanno effettuate con il provino a 15 ± 0,15 m di distanza dalla sorgente luminosa (lente di uscita del proiettore) e la prova è giudicata positiva se tutti e quattro i provini sono caratterizzati da valori del C.I.L. compresi tra i minimi e massimi sopra indicati.
4.3. Adesività.
4.3.1. Prescrizioni.
Il collante autoadesivo delle pellicole retroriflettenti deve essere tale che la pellicola, applicata su un supporto di alluminio liscio e pulito e sottoposta ad una forza di trazione 0,333 daN/cm per 5 minuti non si distacchi dal supporto per più di:
a) 5 cm a temperatura ambiente;
b) 8 cm a caldo (70° ± 2 °C).
4.3.2. Metodologia di prova.
4.3.2.1. A temperatura ambiente.
4.3.2.1.1. Preparazione dei provini. Un campione di pellicola viene condizionato mediante mantenimento per 4 ore alla pressione di 0,175 bar alla temperatura di 70 °C ± 2 °C ed all'umidità relativa del 65% ± 5%. Riportato il campione a temperatura ambiente, si ritagliano due provini delle dimensioni di 3×15 cm e si rimuove manualmente il liner senza fare ricorso ad acqua o ad altri solventi. In tale fase si osserverà se il liner si rompe, si lacera ovvero se asporta adesivo dalla superficie della pellicola retroriflettente.
4.3.2.1.2. Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di alluminio a facce lisce, perfettamente pulite e sgrassate e lo si condiziona per temperatura ed umidità lasciandolo per almeno 48 ore in un ambiente a temperatura di 20 °C ± 2 °C ed al 65% ± 5% di umidità relativa. Successivamente si sospende la lastra in posizione orizzontale con i due provini nella superficie inferiore e si applica la forza di 1 daN ad ognuna delle estremità libere dei provini permettendo loro di pendere liberamente formando un angolo di 90° con la superficie della lastra in prova. Trascorsi cinque minuti dalla applicazione delle masse, si misura la lunghezza della striscia che si è distaccata. La prova è giudicata favorevole se in fase di rimozione del liner non si sono verificate rotture o lacerazioni della pellicola, o asportazioni di adesivo, e se entrambi i provini si sono distaccati dalla lastra per una lunghezza non superiore a 5,00 cm.
4.3.2.2. A caldo.
4.3.2.2.1. Preparazione dei provini. Si procede come al punto 4.3.2.1.1.
4.3.2.2.2. Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di alluminio a facce lisce perfettamente pulite e sgrassate e lo si condiziona per temperatura ed umidità lasciandolo per almeno 48 ore in un ambiente a temperatura di 20 °C ± 2 °C al 65% ± 5% di umidità relativa. Successivamente i provini vengono condizionati per temperatura mediante mantenimento per 4 ore alla temperatura di 70 °C ± 2 °C. Immediatamente dopo l'estrazione dal forno termostatico, si applica la forza di 1 daN all'estremità libera dei provini e si procede come al punto 4.3.2.1.2. La prova è giudicata favorevole se in fase di rimozione del liner non si sono verificate rotture o lacerazioni della pellicola o asportazioni di adesivo e se entrambi i provini si sono distaccati dalla lastra di prova per una lunghezza non superiore a 8,00 cm.
4.4. Allungabilità.
4.4.1. Prescrizioni.
Le pellicole destinate alle targhe devono essere caratterizzate da un allungamento a rottura superiore al 45%.
4.4.2. Metodologia di prova.
La prova si effettua sottoponendo alla trazione cinque strisce di pellicola e misurandone l'allungamento corrispondente alla rottura. La prova va effettuata alla temperatura ambiente di 20° ± 2 °C con strisce di pellicola larghe almeno 25,5 mm, applicando il carico alla velocità di 300 mm/minuto.
4.4.3. Valutazione dei risultati. Si definisce come allungamento di un provino il valore:
a = allungamento
LR = distanza tra le pinze del dinamometro corrispondente alla rottura del provino
LU = distanza tra le pinze del dinamometro con il provino sottoposto ad un precarico di 0,5 N, e la prova è giudicata favorevole se:
A) amax - amin è minore o uguale a 0,20;
B) la media dei tre valori di a compresi tra amax e amin è maggiore o uguale a 0,45.
4.5. Resistenza all'azione degli agenti chimici.
4.5.1. Prescrizioni.
Le pellicole e le vernici trasparenti protettive destinate alle targhe devono presentare caratteristiche di resistenza all'azione dell'acqua distillata, dei combustibili per autotrazione, degli olii lubrificanti, delle soluzioni alcaline e delle nebbie saline. La prescrizione si verifica sottoponendo provini costituiti da pellicola applicata su lastra di alluminio alla aggressione degli agenti chimici sopraelencati secondo le modalità appresso definite. Al termine delle prove le pellicole, esaminate visivamente, non dovranno mostrare alcun difetto appariscente, quale:
a) bolle;
b) fessurazioni;
c) variazioni di colore apprezzabili;
d) scollamenti dal supporto metallico;
ed, inoltre, il coefficiente specifico di intensità luminosa non dovrà scendere al di sotto dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1. Nella eventualità che all'esame visivo si rilevassero variazioni cromatiche si procederà a nuove determinazioni colorimetriche accertando che il campione corrisponda ancora alle disposizioni del punto 4.1.
4.5.2. Metodologia di prova.
4.5.2.1. Preparazione dei provini.
I campioni di pellicola, preventivamente condizionati mediante mantenimento per 4 ore alla pressione di 0,175 bar alla temperatura di 70 °C ± 2 °C ed all'umidità relativa del 65% ± 5% vengono ritagliati in rettangoli delle dimensioni minime di 70×100 mm, successivamente vengono applicati a rettangoli di lamiera di alluminio per targhe delle stesse dimensioni. I provini così ottenuti, ricoperti di trasparente protettivo applicato secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, vengono lasciati riposare per almeno 48 ore alla temperatura di 20 °C ± 2 °C.
4.5.2.2. Prove per immersione.
Trascorso tale periodo, i provini, in numero di due per ogni bagno, vanno sottoposti agli agenti chimici secondo quanto di seguito precisato:
Agente Chimico Temperatura del bagno Durata dell’immersione
Carburante (70% di isottano e 30 % toluene 20° ± 2 °C 30 min
Olio lubrificante additivato (SAE 10 W 50) 20° ± 2 °C 2 h
Soluzione alcalina (carbonato sodico al 3% in acqua distillata) 20° ± 2 °C 2 h
Acqua distillata 20° ± 2 °C 24 h

4.5.2.3. Prove in cella climatica.
Due provini vengono sottoposti all'azione della nebbia salina ottenuta da una soluzione acquosa di cloruro sodico al 5% alla temperatura di 35° ± 2 °C. La durata della prova è di 96 ore consecutive.
4.5.3. Esame dei provini.
Trascorsi cinque minuti dall'estrazione dai bagni o dalla cella climatica, i provini vengono asciugati e puliti con un panno morbido ed esaminati per raffronto con un provino vergine. Gli esami fotometrici e le eventuali determinazioni colorimetriche si effettuano almeno 24 ore dopo l'estrazione.
4.5.4. Interpretazione dei risultati.
Le prove si intendono superate con esito favorevole se tutti i provini ottemperano alle prescrizioni del punto 4.5.1.
4.6. Resistenza all'invecchiamento.
4.6.1. Prescrizioni.
Le pellicole e le vernici trasparenti protettive destinate alle targhe devono presentare caratteristiche di stabilità nel tempo e di resistenza all'azione degli agenti atmosferici (luce e pioggia). La prescrizione si verifica sottoponendo provini costituiti da pellicola applicata su lastra di alluminio ad invecchiamento artificiale, secondo le modalità che verranno appresso definite. Al termine dell'invecchiamento le pellicole esaminate visivamente non dovranno presentare alcun difetto appariscente, quale:
a) bolle;
b) fessurazione;
c) variazioni di colore apprezzabili;
d) scollamenti dal supporto metallico;
ed inoltre il coefficiente specifico di intensità luminosa non dovrà scendere al di sotto del 50% dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1. Nella eventualità che all'esame visivo si rivelassero variazioni cromatiche si procederà a nuove determinazioni colorimetriche accertando che il campione risponda alle prescrizioni del punto 4.1.
4.6.2. Metodologia di prova.
4.6.2.1. Preparazione dei provini.
Si preparano tre provini procedendo secondo quanto indicato al punto 4.5.2.1.
4.6.2.2. Invecchiamento artificiale.
I) tre provini vengono sottoposti ad invecchiamento utilizzando un apparecchio Weather - Ometer Atlas tipo DMC/WR equipaggiati con portacampioni Atlas VPD programmato secondo il seguente ciclo:
a) solo azione delle radiazioni 102 min;
b) azione combinata spruzzo d'acqua e radiazioni 18 min;
c) temperatura dell'acqua all'entrata nell'apparecchio di spruzzo 16° ± 5 °C;
d) temperatura massima all'interno dell'apparecchio 63° ± 2 °C;
per un periodo complessivo di 1000 ore, che possono essere anche continuative.
4.6.3. Esame dei provini.
Si procede come specificato al punto 4.5.3.
4.6.4. Valutazione dei risultati.
Si applicano gli stessi criteri descritti al punto 4.5.4, precisando che le esigenze fotometriche si intendono soddisfatte se i C.I.L. misurati non risultano inferiori al 50% dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1.
4.7. Resistenza meccanica alle basse temperature.
4.7.1. Prescrizioni.
Le pellicole retroriflettenti e le vernici trasparenti protettive per targhe devono presentare buone caratteristiche di resistenza all'urto in condizioni di bassa temperatura. Tale esigenza si intende soddisfatta se la pellicola, applicata al supporto di alluminio e condizionata per umidità e temperatura, percossa con percussore a superficie sferica secondo le procedure di seguito illustrate, non presenta, nella zona esterna al punto di impatto, cretti o scheggiature visibili.
4.7.2. Metodologia di prova.
4.7.2.1. Preparazione dei provini.
Si preparano tre provini procedendo come indicato al punto 4.5.2.1.
4.7.2.2. Condizionamento dei provini.
I) tre provini vengono immersi per due ore in acqua distillata a temperatura ambiente (20° ± 2 °C). Successivamente si asciugano con un panno morbido e si condizionano per temperatura mantenendoli per 24 ore in un criostato a -20° ± 2 °C.
4.7.2.3. Apparecchiatura di prova.
Per la prova d'urto si usa un percussore in caduta libera delle seguenti caratteristiche:
a) massa 500 g;
b) altezza di caduta 25 cm;
c) punta a sferica in acciaio del diametro di 12,7 mm;
d) piano di appoggio del provino in gomma 50° shore.
4.7.2.4. Esecuzione della prova.
I) I provini, immediatamente dopo la loro estrazione dal criostato, vengono cimentati con due colpi di percussore in rapida successione.
4.7.2.5. Valutazione dei risultati.
La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini esaminati da una distanza di 25 cm, non presentano cretti o scheggiature visibili sulla superficie esterna alla circonferenza di 6 mm di diametro che circoscrive la zona d'impatto.
4.8. Imbutibilità.
4.8.1. Prescrizioni.
Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere imbutibili con profondità d'imbutitura di 1,5 mm. Tale requisito si verifica imbutendo provini costituiti da pellicola e da lamiera d'alluminio per targhe dello spessore di 1,00 ± 0,05 mm secondo le procedure di seguito illustrate e verificando che la pellicola resti integra.
4.8.2. Metodologia di prova.
4.8.2.1. Preparazione dei provini.
Si preparano tre provini delle dimensioni di 100×100 mm procedendo come indicato al punto 4.5.2.1. ma senza l'applicazione del trasparente protettivo.
4.8.2.2. Apparecchiatura di prova.
Per la prova di imbutibilità si usa:
a) un punzone in acciaio dello spessore di 2,00 mm conforme alla figura III.6;
b) una lastra di gomma delle dimensione di 100×100×15 mm della durezza 80° ± 5° shore;
c) una pressa da 20.000 daN.
4.8.2.3. Esecuzione della prova.
Si dispongono nella pressa:
a) punzone;
b) provino;
c) gomma;
e si applica la forza di 20.000 daN.
4.8.2.4. Valutazione dei risultati.
La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini esaminati da una distanza di 25 cm non presentano fessurazioni o cretti visibili.
4.9. Resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi.
4.9.1. Prescrizioni.
Le vernici trasparenti destinate alla protezione delle targhe devono presentare caratteristiche di resistenza all'abrasione. Tale resistenza si verifica sottoponendo provini protetti da vernice trasparente all'azione di un getto di sabbia e verificando che la pellicola non venga intaccata.
4.9.2. Metodologia di prova.
4.9.2.1. Preparazione dei provini.
Si preparano tre provini delle dimensioni di 70×100 mm procedendo come indicato al punto 4.5.2.1., avendo però l'avvertenza di verniciarli con vernice nera prima di proteggerli con il trasparente protettivo.
4.9.2.2. Apparecchiatura di prova.
Si utilizza un apparecchio che consenta la caduta libera della sabbia normale (sabbia quarzosa lavata passante in un setaccio con maglie da 1,0 mm e trattenuta da un setaccio con maglie da 0,5 mm), attraverso un foro guida cilindrico del diametro di 8 mm e dell'altezza di 20 mm. Una camicia cilindrica del diametro di 80 mm, concentrica e coassiale al foro guida, delimita il getto di sabbia fino a 150 mm dal centro della zona d'impatto. L'apparecchiatura è illustrata nella figura III.8.
4.9.2.3. Esecuzione della prova.
Si fanno cadere in caduta libera da un'altezza di 200 cm, riferiti al centro del provino da saggiare disposto con il lato lungo inclinato a 45° rispetto alla verticale, 20 kg di sabbia normalizzata.
4.9.2.4. Valutazione dei risultati.
La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini, esaminati da una distanza di 25 cm, non presentano ad un esame a vista asportazioni di vernice nera.
5. PROVE TECNOLOGICHE.
Le prove di seguito descritte devono essere effettuate presso impianti stabiliti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
5.1. Prova di imbutitura senza stagionatura intermedia.
Dovrà essere fornita una bobina di lunghezza minima 200 m e larghezza 0,111 m; la prova consisterà nell'imbutitura di n. 100 esemplari di targa numerica posteriore per autoveicoli con sigla «AN» e di 100 con sigla «MI», stampati in sequenza. Se ritenuto necessario, subito dopo l'applicazione della pellicola, il nastro potrà essere riscaldato in linea a una temperatura di 40°-50 °C in un forno della lunghezza di 2,50 m; la velocità del nastro è di 10 m/min circa. Non dovranno essere rilevabili tracce di distacco o di rottura della pellicola.
5.2. Prova di applicazione di inchiostri.
Gli inchiostri forniti con la pellicola dovranno essere utilizzati su una linea di verniciatura che preveda una verniciatura a rullo a doppia passata, seguita da una permanenza in forno I.R. per 90 sec. ad una temperatura max di 140 °C. All'uscita dal forno gli inchiostri dovranno essere perfettamente asciutti e non dare luogo ad adesione dei pezzi tra loro negli impilatori.
5.3. Prova di applicazione del trasparente protettivo.
La prova sarà effettuata nelle seguenti condizioni di funzionamento (durata delle varie fasi):
a) appassimento 15 min;
b) preessiccazione (80 °C) 11 min;
c) essiccazione (120 °C) 20 min.
All'uscita dell'impianto la vernice dovrà apparire completamente secca ed i pezzi, distaccati dai ganci ed impilati, non dovranno dar luogo ad adesione tra loro.
(1) Punto così modificato dall'art. 4, d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(2) La lettera che così recitava: "b) le targhe in prova degli autoveicoli e dei rimorchi;" è stata soppressa dall'art. 4, d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(3) La lettera che così recitava: "d) le targhe in prova dei motoveicoli;" è stata soppressa dall'art. 4, d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(4) Le lettere che così recitavano: "i) le targhe in prova delle macchine agricole;
l) le targhe in prova delle macchine operatrici;" sono state soppresse dall'art. 4, d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(5) La lettera che così recitava: "le targhe ripetitrici per tutti i veicoli trainati." è stata così sostituita dall’art. 6, d.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, in vigore dal 20 febbraio 2013.



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