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PATENTE B96: CON IL DM SULLA PROVA PRATICA, ORA E’ REALTA’



GENNAIO 2013
– Da quest’anno è applicabile la nuova disciplina in materia di patenti di guida, le cui disposizioni sono introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. decreto legislativo n. 59 del 2011 (1), di “Attuazione delle direttive 2006/126/CE (2) e 2009/113/CE (3), concernenti la patente di guida”, e dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 (4), recante “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (1) e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (5), nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE (6)”. Per quanto riguarda il settore dei rimorchi, la normativa prevede una nuova patente, denominata B96 che consente la guida di veicoli fino a 3,5 t e rimorchi anche superiori a 750 kg a patto che la massa massima autorizzata della combinazione non superi 4,25 t (art. 3, comma 2); Per ottenere la patente B96 il candidato dovrà sottoporsi ad una prova pratica di guida (vettura + rimorchio) i cui criteri minimi sono fissati nell’Allegato V (art. 23, comma 2) del decreto legislativo n. 59 del 2011.

Al paragrafo 4.4 del Decreto Ministeriale intitolato “PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA B CON CODICE 96” si legge:

“Il titolare di una patente di categoria B, che intende conseguire l’abilitazione per la guida di un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio di massa massima autorizzata superiore 750 kg, tale che la massa massima autorizzata di tale complesso superi i 3500 kg ma non i 4250 kg, sostiene una prova di guida su tale complesso di veicoli, eseguendo le seguenti operazioni conformi a quanto prescritto dall’allegato V del decreto legislativo n. 59 del 2011:

a) accelerazione e decelerazione;

b) retromarcia;

c) frenata, spazio di frenata e frenata/schivata;

d) cambio di corsia;

e) oscillazione di un rimorchio;

f) sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso;

g) parcheggio.

Qualora un candidato al conseguimento di una patente di categoria B intenda contestualmente conseguire l’estensione di abilitazione alla guida dei complessi di veicoli su descritti, sostiene una prova di guida i cui contenuti sono conformi a quelli esposti nel paragrafo A.4.3 (PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA B) integrati con le operazioni del presente paragrafo. La patente emessa riporterà il codice unionale 96: tale patente non può essere conseguita da candidato o titolare di patente di categoria B speciale”.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale per la motorizzazione


Divisione 5
Prot. n. 2190/08.03 Roma, 24 gennaio 2013

OGGETTO
: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Disciplina della prova di
controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle
patenti di guida delle categorie B1 e B, anche speciale, e BE, nonché delle modalità di esercitazioni alla
guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti"- istruzioni operative.

PREMESSA


Come è noto, dal 19 gennaio 2013 è applicabile la nuova disciplina in materia di patenti di guida, le cui disposizioni sono
introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. decreto legislativo n. 59 del 2011 (1), di "Attuazione delle direttive
2006/126/CE (2) e 2009/113/CE (3), concernenti la patente di guida", e dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 (4),
recante "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (1) e del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286 (5), nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE (6)".
Ai sensi dell'articolo 121 (7), comma 1, del CdS e dell'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2011 (1), è
stato predisposto il decreto di cui all'oggetto (di seguito definito DM), che reca la disciplina delle modalità, contenuti e
programmi degli esami utili a conseguire una patente di categoria B1 e B, anche speciale, e BE. A tal fine si è fatto
puntuale riferimento all'allegato II del più volte citato decreto legislativo n. 59 del 2011 (1): lettera A, con riferimento ai
contenuti dell'esame di teoria, e lettera B, con riferimento a quelli della prova pratica di guida. Si è altresì fatto riferimento
all'allegato V dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011 (1), per la disciplina dell'abilitazione di guida, con patente di
categoria B, prevista dall'articolo 116 (8), comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, CdS.
Preliminarmente si richiama l'attenzione sulla circostanza che i contenuti della prova teorica per il conseguimento
delle patenti in parola, includono anche i contenuti che, nel predetto allegato II, sono dedicati alla prova teorica
delle patenti di categoria A1, A2 ed A. Ciò in quanto:
• l'articolo 125 (9), comma 2, lettera h), del CdS, come riscritto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 59
del 2011 (1), prevede che in ambito nazionale, con una patente di categoria B, si possano condurre "tricicli di
potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1";
• per la guida autorizzata del minore - di cui all'articolo 115 (10) del CdS, come risultante all'esito delle
modifiche apportate dai decreti legislativi su citati - è richiesto che il conducente sia titolare di patente di categoria
A1 o B1.
Si è ritenuto pertanto opportuno uniformare i programmi per l'esame di teoria. Si fa inoltre presente che, nei predetti
programmi, sono stati previsti a regime anche argomenti relativi al traino di un rimorchio di massa massima autorizzata
superiore a 750 Kg, propri della patente di categoria BE: sarebbe infatti risultato in contrasto con un principio di
economicità dei procedimenti amministrativi e dell'azione amministrativa, prevedere una specifica prova teorica, relativa
a tali pochi argomenti, peraltro per una domanda esigua.
Da tutto quanto su esposto, deriva, in applicazione del disposto di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, n. 1,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2011 (1) ("il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad
una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni ... (omissis)
... se ha superato la prova teorica per una categoria diversa), il titolare di patente di guida di una delle seguenti
categorie: A1, A2, A, B1, B o BE, non dovrà ripetere l'esame di teoria per conseguire qualunque altra
patente delle predette categorie.

A.4 PROVA PRATICA DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA B (VEDI
ART. 4 DM)

A.4.1. VEICOLI
La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria B, anche speciale, si svolge su un un
veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h. Si rammenta che anche tali
veicoli possono essere muniti indifferentemente di cambio manuale o di tipo diverso, fermo restando che - qualora la
prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale sulla patente di guida, in corrispondenza della
categoria B, sarà annotato il codice UE armonizzato "78": pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa
la guida di veicoli di categoria B con cambio manuale.
Qualora la patente di categoria B sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su
veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla C.M.L.

A.4.4. PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA B CON CODICE 96
Il titolare di una patente di categoria B,
che intende conseguire l'abilitazione per la guida di un complesso di veicoli composto da una motrice di
categoria B ed un rimorchio di massa massima autorizzata superiore 750 kg, tale che la massa massima
autorizzata di tale complesso superi i 3500 kg ma non i 4250 kg, sostiene una prova di guida su tale complesso di
veicoli, eseguendo le seguenti operazioni conformi a quanto prescritto dall'allegato V del decreto legislativo n. 59

del 2011 (1): a) accelerazione e decelerazione; b) retromarcia; c) frenata, spazio di frenata e frenata/schivata; d)
cambio di corsia; e) oscillazione di un rimorchio; f) sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo
stesso; g) parcheggio.
Qualora un candidato al conseguimento di una patente di categoria B intenda contestualmente
conseguire l'estensione di abilitazione alla guida dei complessi di veicoli su descritti, sostiene una prova
di guida i cui contenuti sono conformi a quelli esposti nel paragrafo A.4.3 integrati con le operazioni del
presente paragrafo.
La patente emessa riporterà il codice unionale 96: tale patente non può essere conseguita da candidato o titolare
di patente di categoria B speciale.

A.5 PROVA PRATICA DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA BE (VEDI
ART. 5 DM)

A.5.1 VEICOLI
La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria BE si svolge su un complesso di
veicoli composto da una motrice di categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg. Il complesso -
di massa massima autorizzata superiore a 4250 kg ma non superiore a 7000 kg deve essere capace di sviluppare
una velocità di almeno 100 km/h. Lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza
e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della
motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori
esterni di quest'ultima. Il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. Fino
alla data del 29 giugno 2013, per le patenti di categoria BE non si applicano le disposizioni relative alla
massa effettiva, giusta il disposto dell'articolo 1, comma 388 e tabella 2, punto 4 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (13) - Legge di stabilità 2013. Si rammenta infine che anche tali veicoli possono essere muniti
indifferentemente di cambio manuale o di tipo diverso, fermo restando che - qualora la prova venga sostenuta su
veicolo con cambio diverso da quello manuale - sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria B, sarà
annotato il codice UE armonizzato "78": pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di
veicoli di categoria BE con cambio manuale. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del
DM n. 317 del 1995 (14).

…OMISSIS….
…OMISSIS….  

A.5.2. OPERAZIONI PRELIMINARI L'esaminatore, prima dell'inizio

dell'esame, è tenuto a verificare: è CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:
• autorizzazione ad esercitarsi alla guida;
• documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno. è
CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME (CFR. ART. 180 (12) CDS):
• la carta di circolazione;
• certificato di assicurazione obbligatoria.
anche in caso di spazio limitato; c) guida in curva; d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; e)
cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; f) ingresso/uscita dall'autostrada
(o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di
Il candidato deve effettuare le manovre previste dai punti da 7.3.1 a 7.3.3, dell'allegato II, lettera B, del decreto
legislativo n. 59 del 2011 (1), che di seguito si riportano: a) aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice;
all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi l'uno di fianco all'altro e non l'uno dietro l'altro; b)
marcia indietro in curva; c) parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

Le manovre di alle lettere a) e b) sono effettuate in area chiusa. III

accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se
possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri
veicoli (se del caso); h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello;
fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; i) rispetto delle
necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO.


A.5.3. PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA BE La prova pratica di guida si articola in tre
fasi: I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA
SICURA:
Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui ai punti da
7.1.1 a 7.1.6, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011 (1), che di seguito si riportano: a)
regolazione del sedile nella corretta posizione di guida; b) regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di
sicurezza, dell'eventuale poggiatesta; c) controllo della chiusura delle porte; d) controllo, a caso, della condizione
di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento,
liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica; e) controllo dei fattori di
sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di
carico, fissaggio del carico; f) controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici. Si fa presente che le operazioni di
cui ai punti sub lettere e) ed f) sono specificamente previste, per il conseguimento della patente di categoria BE, dai punti 7.1.5
e 7.1.6 dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011 (1) e sono pertanto cogenti. Conseguentemente nel DM,
all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole "7.1.4" devono leggersi "7.1.6" II FASE: MANOVRE
Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune
precauzioni, le seguenti operazioni di cui ai punti da 7.4.1 a 7.4.9 dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo
n. 59 del 2011 (1):
a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria; b)
guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta,  

Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente
quelle della I fase e quelle della II fase.
Nello svolgimento delle prove della III fase, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 122 (11), comma 2, CdS, nonché l'esaminatore di cui all'articolo 121 (7),
comma 3, dello stesso CdS.

A.6 LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA (VEDI ALLEGATO II, LETTERA B, PUNTI 10 ED 11, DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011) (1)
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità
e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica.
La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti: tale periodo non comprende il
tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini
della sicurezza stradale, per le manovre di cui alle fasi I e II e per comunicare il risultato della prova pratica.
La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed
autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a
30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente
dovrà affrontare.
È consigliabile che la stessa sia effettuata in diverse condizioni di traffico.

A.7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE (VEDI ART. 6 DM)

Il DM disciplina la validità dei procedimenti amministrativi relativi al conseguimento delle patenti di categoria B,
anche speciale, e BE, che, avviatisi entro il 18 gennaio 2013, non risultano ancora conclusi alla data del 19
gennaio 2013: si è in tal senso previsto che tali attività siano utili a completare il percorso formativo avviato. Più in
dettaglio:
• l'idoneità alla prova di teoria, conseguita entro la data del 18 gennaio 2013, è utile ad accedere alla prova
di guida, dal 19 gennaio 2013;
• la prenotazione ad una seduta di esame di teoria, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida
quale prenotazione ad una seduta di esame di teoria dal 19 gennaio 2013;
• la prenotazione ad una seduta di esame di guida effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida
quale prenotazione ad una seduta di esame di guida dal 19 gennaio 2013.
Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente circolare, si rimanda a precedenti disposizioni in
materia.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
arch. Maurizio Vitelli

02328000027
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